Autore: francesco - Pubblicato il 29 novembre 2008
[A] Per effetto dell’art. 3 del D.L. 2006 n. 248, che prevale sulle norme regionali, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggiace più al rispetto di limiti quantitativi. [B] Le norme regionali del Piemonte non sono dirette a reintrodurre i limiti di contingentamento
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